STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE – ONLUS - “PRO BENESSERE COMUNE“
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’ Associazione non lucrativa di utilità sociale“Pro benessere comune-”in breve denominabile anche come “ onlus”, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, e del d.lgs. 4.12.1997 n. 460 d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.
Art. 2 - SEDE E DURATA
1) L'Associazione ha sede in via P.De Feo 39, 83050 Volturara Irpina (AV) - IT
2) Potranno essere costituite altre sedi secondarie sul territorio nazionale.
3) L'Associazione ha durata illimitata.
4) L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.
Art. 3 - PRINCIPI, SCOPO E ATTIVITA’
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel diffondere i valori della sussidiarietà, di un welfare diverso e di proporre un programma nazionale contro la povertà che offra un rendimento minimo garantito, senza discriminazione a tutti i cittadini italiani residenti maggiore di età; contributo che superi la soglia dell’indigenza, da spendere durante l’anno, di proporre un controllo sull’attività pubblica, quali valori fondamentali per il rilancio della nostra società e della sua coesione civile.. L’associazione si propone di stimolare la coscienza critica e la partecipazione attiva dei cittadini a tutti gli aspetti della società italiana e non solo.
2) L'associazione svolgerà le seguenti attività:
a) incontri, tavole rotonde, dibattiti, mostre, seminari, gruppi di studio, proiezioni di films e documentari su temi culturali e di attualità di particolare interesse, convegni, seminari, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione di informazioni libere e utili ai cittadini.
b) attività editoriale, attraverso la pubblicazione online di una rivista notiziario, raccolte, testi, studi e materiale multimediale in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'Associazione.
c) adesione ad iniziative di qualunque associazione ed ente purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione.
d) coinvolgimento di altre associazioni, enti e circoli, con finalità non in contrasto con quelle dell'Associazione, nelle attività e condivisione di risorse con le medesime.
e) utilizzo delle risorse disponibili su Internet per ricevere, discutere e valutare proposte da entità che dimostrano intenti affini a quelli dell'Associazione e il coinvolgimento di tali entità nelle attività dell'Associazione.
f) L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio e, in via
sussidiaria, complementare e strumentale per il raggiungimento dell’oggetto Associativo e potrà anche
svolgere attività di natura commerciale in conformità con le leggi vigenti e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
3) L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
4)I proventi di qualunque attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, neanche in forma indiretta, fatti salvi i rimborsi-spese di cui dovrà darsi comunque atto nel rendiconto economico.
Svolge attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo le norme della legge 266/1991, e della legge 383/2000. L’organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, effettuate in modo spontaneo per fini di solidarietà e senza retribuzione nemmeno da parte del beneficiario delle prestazioni.
Art. 4 – ASSOCIATI
1) Il numero degli Associati è illimitato. L'elenco degli Associati è tenuto in apposito Libro Associati.
2) Gli Associati hanno eguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e si impegnano a condividere le finalità che l'Associazione si propone e ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.
3) I soci si dividono nelle seguenti categorie: a) fondatori; b) Ordinari; c) Onorari; d) sostenitori; i soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo; hanno diritto di voto , sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità’ di soci ha carattere di perpetuità, ed e’ soggetta solo al pagamento della quota annuale. Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’associazione hanno chiesto ed ottenuto la qualità di socio dal consiglio direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. la loro qualità’ di soci ordinari e’ subordinata al pagamento delle quote associative. Soci Onorari sono quelle persone alle quali l’associazione deve particolare riconoscenza vengono nominati dal Consiglio Direttivo, i soci Onorari sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci. Possono altresì aderire all’associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che , condividendone gli ideali, danno un contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
4) Potranno inoltre aderire Associazioni, Comitati e Circoli, aventi attività, scopi e principi non in contrasto con l'Associazione. Tali soggetti potranno essere rappresentati attraverso l'affidamento ad una sola persona designata con apposita delibera dell'istituzione interessata; diventando socio Ordinario.
5) L'iscrizione all'Associazione comporta:
a) l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello Statuto stesso;
b) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l'altro, a versare annualmente una quota di partecipazione all'Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) la gratuità e assenza di lucro, anche indiretto, delle prestazioni personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all'Associazione in ragione delle disponibilità individuali.
6) Qualunque manifestazione di pensiero o volontà effettuata in assenza o eccedendo espressa delega a portavoce, si intende effettuata a titolo personale e non è ascrivibile in nessun caso all'Associazione o a suoi Organi o Cariche.
7) Per aderire all'Associazione è necessario presentare richiesta di iscrizione secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.
8) Possono richiedere l'iscrizione- tutti i cittadini di nazionalità Italiana che intendano perseguire gli scopi dell'Associazione, che ne condividano i principi e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Associazione nei propri atti.
9) L'ammissione degli Associati è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo.
10) Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione l'Associato dovrà provvedere a versare la quota associativa.
Art. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
1) La qualifica di Associato si perde:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per motivi che comportino indegnità;
c) per ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre 15 giorni dopo la comunicazione di intimazione al pagamento;
d) quando, in qualunque modo, l'Associato abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione, fatto salvo il diritto dell'Associazione di intraprendere qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento e/o azione legale necessaria a tutelare i propri interessi.
2) In caso di espulsione o recesso nessun diritto spetterà all’Associato fuoriuscito in ordine a quanto abbia, a qualunque titolo, versato o conferito in favore dell’Associazione.
Art. 6 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b) dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dalla Assemblea Ordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo e dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
c) da contributi, erogazioni o lasciti diversi dai precedenti;
d) da contributi pubblici o di altre associazioni;
e) dai proventi delle attività con scopo di autofinanziamento esercitate ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
f) dal fondo di riserva;
g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
h) ogni altro tipo di entrate che non sia in contrasto con Atto Costitutivo e Statuto e/o con le leggi dello Stato italiano.
2) E' fatto divieto a chiunque agisca in nome e per conto dell'Associazione di contrarre debiti o di deliberare o effettuare spese oltre la disponibilità del patrimonio dell'Associazione.
Art. 7 - RENDICONTO ECONOMICO
1) Il rendiconto economico comprende l'esercizio dell’Associazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 Marzo successivo alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
2) Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
3) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE
1) Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli Associati, sarà devoluto come segue:
a) il 10% al fondo di riserva;
b) il rimanente a disposizione per iniziative conformi agli scopi istituzionali.
Art. 9 - ORGANI E CARICHE
1) Sono organi e cariche obbligatori dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Presidente,Il Consiglio direttivo.
Art. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1) L'Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Può riunirsi in via ordinaria o straordinaria ed è ammessa la partecipazione di tutti gli Associati. E’ condizione generale e necessaria, per l’esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto, essere in regola con il pagamento della quota associativa.
2) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata almeno 10 giorni prima della data prevista mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione. L'avviso dovrà riportare la data di prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione (dopo almeno 24 ore dalla prima), il luogo e l’ordine del giorno.
3) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata dal Presidente:
a) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli Associati, entro 30 giorni dalla richiesta medesima;
c) negli altri casi previsti dal presente Statuto.
4) L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma almeno una volta l'anno trascorsi trenta giorni dalla presentazione del rendiconto economico da parte del Consiglio Direttivo per l'approvazione del medesimo. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
5) L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti in merito a:
a) approvazione del rendiconto economico;
b) approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno associativo;
c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione;
d) l'annullamento di qualsiasi delibera del Consiglio Direttivo che sia presa con voto determinante di un Consigliere che si trovi in condizione di conflitto di interessi;
e) atti di disposizione del patrimonio su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
f) nomina delle cariche elettive;
g) tutti i casi in cui non deliberi in via straordinaria.
6) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione può aver luogo dopo almeno 24 ore dalla prima.
7) L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in merito a:
a) lo scioglimento dell’Associazione;
b) le modifiche all’atto Costitutivo ed allo Statuto;
c) il trasferimento della sede dell’Associazione;
d) la costituzione di nuove sedi e delle relative rappresentanze;
e) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
8) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora richiesto da almeno un quinto dei presenti. Il voto negli organi collegiali è sempre personale. E’ ammesso il voto per procura, rilasciata in forma scritta e allegata al verbale di assemblea, in favore di altri associati ovvero di terzi. Il rappresentante, in ciascuna votazione, potrà esercitare il diritto di voto per un massimo di NOVE rappresentati.
9) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e sono computati al fine della regolare costituzione dell’assemblea.
10) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente,in sua assenza da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, con procedure da essa stabilite sul momento. Il Presidente esaurisce il proprio incarico e cessa dalla carica con la sottoscrizione del verbale e non ha altro potere se non quello di dirigere le operazioni dell’Assemblea.
11) Il Segretario del Consiglio provvederà a redigere un verbale dell’Assemblea, a pubblicarlo via Internet e a conservarlo secondo i tempi e le modalità prescritti dal regolamento interno. In sua assenza, provvederà il Presidente dell’Assemblea a redigere il verbale e a consegnarlo senza ritardo al Segretario del Consiglio per
la pubblicazione.
12) per la revoca del Presidente occorre il voto della metà dei soci aventi diritto di voto.
13) L'Assemblea degli Associati è aperta al pubblico, senza diritto di parola. Qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, potrà disporre insindacabilmente l'allontanamento totale o parziale del pubblico.
Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 15 consiglieri; definisce la politica dell’Associazione e ne esercita la straordinaria amministrazione nei limiti di cui al presente Statuto.
2) I membri del Consiglio Direttivo sono democraticamente eletti tra gli Associati candidati secondo le modalità di voto espresse nel regolamento elettorale dell’Associazione. Qualunque Associato, che sia maggiore di età e nel pieno possesso delle facoltà giuridiche e naturali, può candidarsi alla carica di Consigliere.
3) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Scaduto il termine di cui al comma precedente il Consiglio resta
comunque in carica fino alla riunione dell’Assemblea degli associati che procede al suo rinnovo, ma può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti più volte anche successivamente.
4) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese, o su richiesta del Presidente. La convocazione viene effettuata con avviso comunicato e pubblicato almeno 10 giorni prima della data prevista. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’Assemblea degli Associati in merito alle modalità di convocazione e verbalizzazione.
Spetta tra l’altro al consiglio stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, previste dallo statuto.
5) Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno 3 Consiglieri e con la presenza obbligatoria del Presidente; delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6) Rientrano nei poteri/doveri esclusivi del Consiglio Direttivo:
a) redigere i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) redigere i rendiconti economici;
d) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività dell’Associazione;
e) approvare gli atti di straordinaria amministrazione e proporre all’Assemblea gli atti di disposizione;
f) deliberare circa l'espulsione degli Associati;
g) favorire la partecipazione degli Associati alle attività dell’Associazione;
h) approvare ogni iniziativa di carattere giudiziario;
i) approva e modifica il regolamento dell’Associazione;
l) compiere tutti gli atti che atto costitutivo, statuto o regolamento attribuiscano espressamente alla sua competenza.
7) Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
8) I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica quando:
a) non presenzino alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive;
b) perdano la qualità di Associato dell’Associazione;
c) perdano la capacità di agire ai sensi del Codice Civile le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo a pena di inefficacia.
9) Le dimissioni e la decadenza fanno cessare dalla carica di Consigliere con effetto dalla nomina del nuovo Consigliere a norma del comma seguente.
10) In caso di decadenza, dimissioni o impossibilità duratura di svolgere le funzioni di Consigliere, il Comitato Direttivo procede, quanto prima e su invito del Presidente, all’elezione di un nuovo Consigliere (il cui incarico scadrà alla naturale scadenza del Consiglio in carica) secondo le norme sull’elezione del Consiglio.
11) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
12) Ciascun componente del Consiglio Direttivo non può ricoprire più di una carica tra quelle previste per i membri del Consiglio.
Art. 12 - PRESIDENTE
1) Il Presidente dell’Associazione e’ nominato dall’assemblea degli associati e dura in carica fino a revoca o dimissioni, ha l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, Rappresenta l'associazione in giudizio e di fronte a terzi .
2) Il Presidente ,nell’espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegare ad altro associato il compimento dell’attività o dell’affare approvato o determinato che verrà compiuto esclusivamente in nome e per conto del Presidente stesso in detta qualità.
3)Rientrano nella competenza del Presidente:
a) convocare l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo nei casi e secondo le modalità previste da questo Statuto e fissarne l’ordine del giorno;
b) compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione che non impegnino economicamente l’Associazione per un valore superiore ad un terzo del patrimonio dell’Associazione;
c) compiere tutti gli atti urgenti e non prorogabili che esulino dalle sue competenze con lo scopo esclusivo di
evitare un danno imminente all’Associazione;
e) disporre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati da un consigliere.
5) Il Presidente, nell’espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegare ad altro Associato il compimento dell’attività o dell’affare approvato o determinato che verrà compiuto esclusivamente in nome e per conto del Presidente stesso in detta qualità.
IL VICE PRESIDENTE
1) Viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo dal Presidente; sostituisce, in via eccezionale e temporanea, il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
2) In assenza di entrambi dette funzioni sono svolte dai Consiglieri successivamente, partendo dal più anziano.
Art. 14 - DOCUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE
1) I documenti dell'Associazione, i libri associativi previsti dal presente Statuto e tutti gli atti dell'Associazione saranno conservati di norma presso la sede.
2) Gli Associati potranno prenderne visione facendo richiesta scritta preventiva al presidente dell'Associazione con almeno 7 giorni di anticipo e potranno ottenerne copia a proprie spese.
3) Il Presidente dell'Associazione provvederà a definire ed aggiornare un Regolamento di Trattamento dei documenti dell'Associazione, che comprenderà tutte le norme necessarie a salvaguardare l'integrità e la sicurezza dei predetti documenti e il rispetto delle norme di legge in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 15- SCIOGLIMENTO
1) La delibera di scioglimento dell’Associazione, al di fuori dei casi di legge, deve essere presa dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
2) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di altre associazioni o per fini di pubblica utilità in conformità delle leggi vigenti.
3) Successivamente alla deliberazione di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà e dovrà
compiere esclusivamente gli atti e gli oneri conseguenti allo scioglimento e necessari per la devoluzione del
patrimonio.
4) E' fatto, in ogni caso, assoluto divieto di distribuire il patrimonio residuo tra gli Associati.
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
1) Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile, alle
leggi ed ai regolamenti vigenti, ai principi generali dell'ordinamento giuridico.